Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to appellate court's proper sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's sentencing decision, but the court found the grounds generic and unsupported. The appellate court had already conducted a comprehensive weighing of mitigating and aggravating factors, resulting in a proportional sentence that the court deemed non-arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has already performed a complete balancing of sentencing factors without arbitrary preference.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GENNARO nato a PORTICI il 26/12/1970 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato e comunque manifestamente infondato, in quanto, pronunciandosi in sede di rinvio, la Corte ha dato conto dei rilievi formulati nel giudizio rescindente e ha dunque proceduto ad un nuovo giudizio di comparazione tra le attenuanti e le residue aggravanti, giudizio che non doveva necessariamente tradursi nel riconoscimento della prevalenza delle prime e che in concreto è stato formulato attraverso una completa ponderazione di tutti i profili rilevanti, che ha condotto la Corte a ravvisare, non arbitrariamente, la mera equivalenza delle attenuanti, ferma restando la necessità di tener conto dell'esclusione di un'aggravante, ciò che ha dato luogo alla riduzione del complessivo trattamento sanzionatorio;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente