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Ordinanza — n. 29745/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic formulation failing to confront the court's factual reconstruction of violent resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29745/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance, but the court found the grounds too generic as they merely contested the crime's existence without engaging with the specific factual reconstruction of violent conduct. Consequently, the court ruled that the appeal failed because it did not sufficiently confront the detailed account of the appellant's opposition to the Carabinieri's control measures.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely generic assertions contesting the nature of the crime without specifically confronting and refuting the factual reconstruction contained in the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds resistance to authority factual reconstruction inadmissible appeal procedural costs violenza o minaccia contro le autorità pubblica istigazione a delinquere impedimento di un atto dell'autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPPOLIS ANTONIO nato a TARANTO il 05/03/1972 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato, in quanto si risolve nell'assertiva contestazione della configurabilità del delitto di resistenza e non si confronta con la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, ampiamente rappresentativa della natura violenta e oppositiva della condotta tenuta dal ricorrente, anche con spinte e strattonamenti, al fine di impedire il compimento del controllo da parte dei Carabinieri operanti;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente