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Ordinanza — n. 29744/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of merit review and insufficient evidence for sentence reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different factual assessment and a reduced sentence, but the court found the lower court's reasoning logical and its evaluation of evidence non-arbitrary. Consequently, the appeal was rejected because it sought a merits review prohibited at this stage and failed to provide specific grounds for reducing the sanction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they seek a review of the merits or lack specific elements justifying a reduction of the sentence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits review prohibition sentence reduction grounds procedural costs award evidence evaluation standard falsa dichiarazione della parte censura dell'accertamento dei fatti lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GORPIA LETIZIA nato a POTENZA il 14/08/1974 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è volto sollecitare una diversa valutazione inerente al merito, non consentita in questa sede, a fronte dì una motivazione tutt'altro che illogica, con cui sulla base di un coerente percorso argomentativo è stato dato conto della falsità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente al difensore del proprio compagno, contestata solo sulla base di una frammentazione del quadro probatorio, di cui al contrario la Corte ha fornito una lettura complessiva;

Considerato che il secondo motivo si risolve nella generica censura della non arbitraria valutazione operata dalla Corte in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio, peraltro di poco superiore al minimo edittale e comunque commisurato alla concreta natura della condotta, in assenza della specifica indicazione di elementi tali da giustificarne la riduzione; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre 'dent