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Ordinanza — n. 29743/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because conviction based on settlement precludes arguments on penalty determination or incidental issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's judgment resulted from a settlement under Article 602, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the conviction, but the court held that deductions regarding the penalty's determination or incidental matters are barred when a settlement was reached. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis, with the appellant ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: When a conviction is pronounced following a settlement, appeals cannot challenge the penalty determination or incidental issues, rendering such arguments inadmissible.

Parole chiave

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criminal settlement penalty determination inadmissible appeal Code of Criminal Procedure procedural costs Cassa delle ammende incidental issues esenzione dal divieto

Disposizioni normative citate

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Art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., risultando dunque inammissibili deduzioni inerenti ai temi che hanno formato oggetto di rinuncia o che ineriscano a profili incidenti sulla determinazione della pena, ma non implicanti l'illegalità della stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO DOMENICO nato a NAPOLI il 13/02/1980 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ulater-atatite-al-le-pa4i-g udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto la sentenza è stata pronunciata a seguito di concordato ex art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen., risultando dunque inammissibili deduzioni inerenti ai temi che hanno formato oggetto di rinuncia o che ineriscano a profili incidenti sulla determinazione della pena, ma non implicanti l'illegalità della stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 270170), fermo restando che le doglianze risultano comunque generiche;

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre, idente