Appeal dismissed because conviction based on settlement precludes arguments on penalty determination or incidental issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's judgment resulted from a settlement under Article 602, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the conviction, but the court held that deductions regarding the penalty's determination or incidental matters are barred when a settlement was reached. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis, with the appellant ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: When a conviction is pronounced following a settlement, appeals cannot challenge the penalty determination or incidental issues, rendering such arguments inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO DOMENICO nato a NAPOLI il 13/02/1980 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ulater-atatite-al-le-pa4i-g udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto la sentenza è stata pronunciata a seguito di concordato ex art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen., risultando dunque inammissibili deduzioni inerenti ai temi che hanno formato oggetto di rinuncia o che ineriscano a profili incidenti sulla determinazione della pena, ma non implicanti l'illegalità della stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 270170), fermo restando che le doglianze risultano comunque generiche;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre, idente