Appeal dismissed because conviction based on settlement precludes arguments on incidental sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment resulted from a settlement agreement under Article 602, paragraph 1-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued against the sentence, but the court held that deductions regarding incidental sentencing profiles are barred when the conviction stems from a concordato. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 602, comma 1-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: When a conviction results from a settlement, appeals cannot challenge incidental sentencing determinations or waived issues, rendering such arguments inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO DOMENICO nato a NAPOLI il 13/02/1980 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI( Ste-avvisa-alle parti] udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, in quanto la sentenza è stata pronunciata a seguito di concordato ex art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen., risultando dunque inammissibili deduzioni inerenti ai temi che hanno formato oggetto di rinuncia o che ineriscano a profili incidenti sulla determinazione della pena, ma non implicanti l'illegalità della stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 270170), fermo restando che le doglianze risultano comunque generiche;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr'9 idente