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Ordinanza — n. 29741/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses architect's appeal for illegal planning work due to lack of Italian engineering order membership.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29741/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the plaintiff to pay legal costs and a fine. The plaintiff, an architect, argued that his membership in the Palermo Architects' Order allowed him to perform planning projects, despite a prior ruling deeming his request unprocedural. The court rejected this because his specific order section did not permit such activities and noted his subjective intent to work without the required Italian engineering order registration.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.; Art. 114 c.p.: Professional activities requiring specific territorial order membership are invalid if the practitioner lacks the requisite qualification for that specific sector, rendering appeals based on general order affiliation inadmissible.

Parole chiave

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illegal planning work architects order membership Italian engineering order professional qualification requirement inadmissible appeal territorial order sector legal costs and fine clausola d'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 113 c.p.
Art. 114 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO GIACOMO nato a CALATAFIMI-SEGESTA il 18/02/1960 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a reiterare deduzioni difensive già esaminate con motivazione immune da vizi e risulta comunque manifestamente infondato, in quanto muove dal presupposto che il ricorrente potesse avvalersi della sua iscrizione alla Sezione B) dell'Ordine degli Architetti di Palermo, ma non si confronta con il rilievo della Corte secondo cui l'iscrizione era riferita alla Sezione B) settore pianificazione, che non gli avrebbe consentito il compimento della rilevata attività di progettazione;

Considerato inoltre che la Corte ha ampiamente dato conto dell'elemento soggettivo, facendo riferimento al compimento dell'attività nonostante l'originaria comunicazione dell'improcedibilità dell'istanza inviata, per carenza del requisito professionale del progettista inerente all'iscrizione ad un ordine territoriale degli ingegneri con sede in Italia, generiche risultando sul punto le deduzioni difensive; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr ident