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Ordinanza — n. 29566/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29566/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29566/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVRAM VASILICA nato il 27/12/1980 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1:1 Avram Vasilica ha propostO(Tmpugnazione in relazione all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di SRorla 42c'‘11 rigetto del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 28 dicembre 2021 in materia di liberazione anticipata. Detta impugnazione correttamente è stata qualificata come ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione degli agli atti a questo ufficio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione diritto di ottenere una decisione tempestività dell'istanza di ricusazione domanda d'asilo di rom impugnabilità della decisione di rinvio rigetto provvisorio dell'opposizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVRAM VASILICA nato il 27/12/1980 avverso l'ordinanza del 10/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1:1 Avram Vasilica ha propostO(Tmpugnazione in relazione all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di SRorla 42c'‘11 rigetto del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 28 dicembre 2021 in materia di liberazione anticipata. Detta impugnazione correttamente è stata qualificata come ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione degli agli atti a questo ufficio.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lugli