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Ordinanza — n. 29564/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29564/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29564/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI INNOCENZO nato a VITTORIA il 07/10/1983 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato 'avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Innocenzo Di Giovanni ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta di rigetto della richiesta di affidamento in prova terapeutico. Detta impugnazione correttamente è stata qualificata come ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione degli atti a questo ufficio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29564/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). ri1094bTo 05(145i-filt(c3c,•;— Il ricorso ~Pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare inesigibile malgrado lesioni salute perizia psichiatrica insufficiente restituzione in pristino prova insufficiente dell'aggravamento clinico indigenza processuale non provata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI INNOCENZO nato a VITTORIA il 07/10/1983 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato 'avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Innocenzo Di Giovanni ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta di rigetto della richiesta di affidamento in prova terapeutico. Detta impugnazione correttamente è stata qualificata come ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione degli atti a questo ufficio.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). ri1094bTo 05(145i-filt(c3c,•;— Il ricorso ~Pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 20