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Ordinanza — n. 29561/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29561/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29561/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RENZO ERNESTO SAVERIO nato a PISTOIA il 27/03/1980 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ernesto Saverio Di Renzo ha proposto in data 1 febbraio 2022 ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze in data 3 dicembre 2021, depositata il 16 dicembre 2021. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29561/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

Parole chiave

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deposito tardivo ritardo ingiustificato opposizione tardiva restituzione del termine scaduto istanza di ricusazione tardiva termini di ricorso
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RENZO ERNESTO SAVERIO nato a PISTOIA il 27/03/1980 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ernesto Saverio Di Renzo ha proposto in data 1 febbraio 2022 ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze in data 3 dicembre 2021, depositata il 16 dicembre 2021. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., essendo stato proposto tardivamente dal ricorrente. Invero, considerato che ricorre il caso di cui all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso andava presentato nei trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito (che va calcolato aggiungendoit quindici giorni alla data della pronuncia avvenuta il 3 dicembre 2021), quindi al massimo il 18 gennaio 2022, mentre risulta depositato I'l febbraio 2022. Per queste ragioni processuali, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.