Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed personally after 2017 law requiring lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted party after August 3, 2017. Following the entry into force of Law No. 103/2017, appeals must be signed by a registered defense lawyer to avoid inadmissibility. The court ruled that the personal filing violated this mandatory requirement and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Criminal appeals filed personally by the convicted party after August 3, 2017, are inadmissible and must be signed by a registered defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO GIANNI nato a COSENZA il 27/03/1982 avverso l'ordinanza del 16/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAtato avviso alle parti;-..\ udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Ritenuto in fatto e considerato in diritto (b P f"(I viT Gianni Siciliano ha propostóVcorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma di rigetto della richiesta di affidamento in prova e di semilibertà. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.