Ordinanza — n. 29557/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARA TOMMASO nato a AVERSA il 16/03/1978 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Tommaso Zara, in cui il difensore si duole della violazione dell'art. 35-ter ord. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto non ha valorizzato la circostanza che l'acqua della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere non rientrava tra le acque oggetto di monitoraggio pubblico e ha trascurato il riferimento alla vicinanza della suddetta Casa al centro di raccolta e lavorazione di rifiuti "Stir" quali indici rivelatori di un trattamento penitenziario in violazione del diritto di salute, e non si è altresì preoccupata della mancata cura della Casa circondariale di Napoli Secondigliano dell'effettivo svolgimento da parte del condannato delle attività trattamentali, sono aspecifiche, generiche e in violazione del principio di autosufficienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29557/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARA TOMMASO nato a AVERSA il 16/03/1978 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Tommaso Zara, in cui il difensore si duole della violazione dell'art. 35-ter ord. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto non ha valorizzato la circostanza che l'acqua della Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere non rientrava tra le acque oggetto di monitoraggio pubblico e ha trascurato il riferimento alla vicinanza della suddetta Casa al centro di raccolta e lavorazione di rifiuti "Stir" quali indici rivelatori di un trattamento penitenziario in violazione del diritto di salute, e non si è altresì preoccupata della mancata cura della Casa circondariale di Napoli Secondigliano dell'effettivo svolgimento da parte del condannato delle attività trattamentali, sono aspecifiche, generiche e in violazione del principio di autosufficienza.
A fronte di argomentazioni del Tribunale di sorveglianza di Firenze, scevre da vizi logici e giuridici, in cui si evidenzia come le acque del carcere sammaritano siano sottoposte a frequenti controlli sulla potabilità da parte della ASL competente, come a ogni modo non siano rilevate criticità in ordine alle condizioni di detenzione, e come sia abbastanza normale che il suddetto, aggregato alla Casa circondariale di Napoli Secondigliano, essendo la sua permanenza nell'istituto assolutamente provvisoria, non abbia potuto partecipare a particolari attività del trattamento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio