Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29555/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit and specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay procedural costs and a fine. The petitioner argued that the lower court's refusal to grant probation or sentence deferral violated constitutional rights due to his age, health, and demonstrated repentance. The Court rejected these claims as generic factual complaints that did not logically contradict the trial court's specific reasoning regarding the detainee's health and lack of concrete reintegration plans.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against surveillance court orders must present specific legal arguments; mere expressions of dissatisfaction with factual findings constitute inadmissible complaints.

Parole chiave

Generato dall'IA
surveillance court appeal inadmissible complaint factual doglianze sentence deferral probation refusal procedural costs Cassazione Rome inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI GIULIANO nato a TAGLIACOZZO il 09/01/1947 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di Giuliano Costantini, relative alla violazione dell'art. 3 Cedu e degli artt. 3, 27 e 32 Cost. e vizio di motivazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena e di semilibertà - che avrebbe illogicamente escluso, nonostante l'età del detenuto, il suo stato di salute e il ravvedimento dimostrato, il differimento e la misura alternativa invocati - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, peraltro alquanto generiche.

Considerato che dette censure non si confrontano, incorrendo altresì nella aspecificità, con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Firenze. Nel provvedimento impugnato, invero, si evidenzia come: - non sia accoglibile la richiesta di semilibertà, anche considerati il fine pena e la gravità dei reati commessi, apparendo il progetto di reinserimento sul territorio troppo generico e di fatto pregiudicato dalle condizioni di salute del detenuto; - sia necessario proseguire nel trattamento e nella verifica dell'acquisito e consolidato abbandono di pratiche illegali da parte del detenuto e verificare se in base alle condizioni di salute del detenuto in che termini concreti possa essere sviluppato un progetto esterno di inserimento in un settore del volontariato tale da poter fungere da effettivo presupposto della semilibertà; - non sia emersa in relazione all'istanza di differimento della pena (presentata in modo estemporaneo e meramente assertivo dalla difesa), anche per espressa ammissione del detenuto, una situazione valutabile a tal fine.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lu