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Ordinanza — n. 29549/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29549/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29549/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONZI GERARDO nato a CASERTA il 13/10/1971 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Gerardo Petronzi, come altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 marzo 2017 aveva escluso la continuazione unicamente tra il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 precedentemente giudicato e quello di cui all'art. 416- bis cod. pen. da essa giudicato e non anche la continuazione con la cessione di stupefacenti di cui alla medesima sentenza, sono manifestamente infondate.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 416- bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29549/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, la sentenza citata dalla difesa non ha riconosciuto la continuazione tra il sodalizio mafioso e quello finalizzato al narcotraffico, ma ha riconosciuto la continuazione (interna) tra il sodalizio mafioso e la cessione di stupefacenti, mentre l'altra pronuncia aveva riconosciuto la continuazione (interna) tra l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e le cessioni di stupefacenti di cui alla medesima sentenza. L'ipotesi in esame è, quindi, sovrapponibile a quelle considerate da Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di Firmo, Rv. 247482 e da Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, P.g. in proc.

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione esecuzione delle pene reato continuato differimento dell'esecuzione della pena esenzione dalla pena abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
art. 416- bis cod. pen
309 del 1990 precedentemente giudicato e quello di cui all'art. 416- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONZI GERARDO nato a CASERTA il 13/10/1971 avverso l'ordinanza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Gerardo Petronzi, come altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen., lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato che la sentenza della Corte di appello di Napoli del 31 marzo 2017 aveva escluso la continuazione unicamente tra il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 precedentemente giudicato e quello di cui all'art. 416- bis cod. pen. da essa giudicato e non anche la continuazione con la cessione di stupefacenti di cui alla medesima sentenza, sono manifestamente infondate.

Invero, la sentenza citata dalla difesa non ha riconosciuto la continuazione tra il sodalizio mafioso e quello finalizzato al narcotraffico, ma ha riconosciuto la continuazione (interna) tra il sodalizio mafioso e la cessione di stupefacenti, mentre l'altra pronuncia aveva riconosciuto la continuazione (interna) tra l'ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e le cessioni di stupefacenti di cui alla medesima sentenza. L'ipotesi in esame è, quindi, sovrapponibile a quelle considerate da Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, Di Firmo, Rv. 247482 e da Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, P.g. in proc.

Andreoli, Rv. 271401, secondo cui il disconoscimento, in sede di cognizione, della continuazione tra un reato associativo e altro reato (non rileva se associativo) impedisce al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo di continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati per continuazione con quello per il quale il giudice della cognizione ha negato il vincolo in riferimento al reato associativo. Deve, pertanto, ritenersi che l'efficacia preclusiva del giudicato sull'esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati ad essi, rispettivamente, connessi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 l