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Ordinanza — n. 29548/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation service assignment rejection due to lack of critical past review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29548/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by Marco Cordeschi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The Tribunal of Surveillance rejected his request for probation service assignment because he committed recent drug trafficking offenses while on home detention and failed to demonstrate genuine rehabilitation. The court found the appellant's arguments regarding the lack of critical review of his past to be specific and unsupported by the Tribunal's well-reasoned decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals against probation service assignment decisions are inadmissible if they lack specific grounds and fail to challenge the Tribunal's factual findings regarding recent criminal conduct and lack of genuine rehabilitation.

Parole chiave

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probation service assignment Tribunal of Surveillance drug trafficking offenses rehabilitation process inadmissible appeal procedural costs Cassa delle ammende liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORDESCHI MARCO nato a ROMA il 24/11/1982 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Marco Cordeschi, in cui il difensore si duole del vizio di motivazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, lamentando che detto provvedimento ha trascurato l'inizio di revisione critica del proprio passato da parte del suddetto, sono aspecifiche.

A fronte di argomentazioni del Tribunale di sorveglianza di Roma, scevre da vizi logici e giuridici, in cui si evidenzia la commissione di reati recentissimi, anche nel luglio 2020 allorquando lo stesso, agli arresti domiciliari, venne sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, e si sottolinea come al medesimo sia stata rigettata istanza di liberazione anticipata recente proprio per non avere dato prova di partecipare all'opera di rieducazione avendo commesso il reato in ultimo menzionato; e in cui si conclude per la sussistenza di indubbie ombre sulla genuinità dell'avvio del processo di revisione critica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.