Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints violate admissibility rules for legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Nouressaid Ghemini inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored evidence of a premeditated criminal design to evade responsibility through false generalities. The court rejected these claims as mere factual complaints unsuitable for review at the stage of legitimacy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based solely on alleged factual errors or insufficient motivation regarding criminal intent are inadmissible as they constitute mere complaints rather than legal grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEMINI NOURESSAID nato il 22/01/1969 avverso l'ordinanza del 11/12/2021 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ) Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Nouressaid Ghemini, in cui il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento dei delitti di cui all'art. 495 cod. pen. e in particolare il fatto che l'ideazione di fornire false generalità non è frutto di scelta temporanea, ma di un disegno criminoso preordinato ad eludere controlli e sfuggire alle responsabilità derivanti dalle proprie attività illecite, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Ravenna. Si veda in particolare p. 3, in cui si sottolinea il carattere estemporaneo e autonomo delle declinazioni di false generalità, essendo state occasionate da controlli di polizia non preventivabili e dunque legate a situazioni contingenti; e come al più le stesse siano espressive di un'accentuata inclinazione a delinquere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio