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Ordinanza — n. 29545/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29545/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29545/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLLI MARK nato il 21/03/1990 avverso l'ordinanza del 12/02/2022 del TRIBUNALE di SONDRIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Nikolli Mark, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cpv. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento dei delitti di furto in abitazione commessi, quali l'omogeneità delle violazioni commesse a distanza temporale di appena due mesi l'una dall'altra, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29545/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate criminalità persistente doppia punibilità furti connessi concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLLI MARK nato il 21/03/1990 avverso l'ordinanza del 12/02/2022 del TRIBUNALE di SONDRIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Nikolli Mark, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cpv. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento dei delitti di furto in abitazione commessi, quali l'omogeneità delle violazioni commesse a distanza temporale di appena due mesi l'una dall'altra, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Sondrio. Si veda in particolare p. 2, in cui si sottolinea come tali delitti siano frutto di decisioni estemporanee, scaturite dalle particolari situazioni in cui di volta in volta si è venuto a trovare Nikolli, da doversi escludere, anche in considerazione della misura cautelare cui nelle more era sottoposto, che allorquando 1'11 marzo 2015 il suddetto commetteva il furto in abitazione ai danni della persona offesa Sandrini avesse deliberato il tentato furto in danno della diversa persona offesa Calderon in concorso con altra persona.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2