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Ordinanza — n. 29543/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit regarding disciplinary violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29543/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Nicchi's appeal inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Nicchi challenged the Tribunal of Surveillance's partial rejection of his early release request, arguing the court failed to adequately address the severity of his disciplinary infractions. The court ruled these complaints were merely factual grievances without legal substance, as the lower court correctly identified the violations as evidence of failed rehabilitation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual dissatisfaction without logical or legal flaws are inadmissible in Italian criminal procedure.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Factual Complaints Early Release Request Disciplinary Violations Surveillance Tribunal Legal Merit Standard revoca della liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICCHI GIOVANNI nato a TORINO il 16/02/1981 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giovanni Nicchi, relative all'omessa motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila di parziale rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di L'Aquila e in particolare al mancato approfondimento dell'entità degli illeciti disciplinari a fondamento del mancato accoglimerto della liberazione anticipata, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.

A fronte di una motivazione del Tribunale di sorveglianza, scevra da vizi logici e giuridici, facente leva sulla gravità degli illeciti disciplinari, consistiti nello svolgimento di conversazioni con detenuti appartenenti ad altro gruppo di socialità, nel passaggio di una rivista sempre a un detenuto di altro gruppo e nei passaggi di cibo sempre con detenuti di altri gruppi. Gravità tale da essere per il suddetto Tribunale elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione, come correttamente valutato dal Magistrato di sorveglianza.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2