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Ordinanza — n. 29542/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to specific censure failure regarding recidivism and lack of evidence for rehabilitation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29542/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Grasso inadmissible, rejecting his claims that the Tribunal of Surveillance ignored his positive rehabilitation progress. The court found the appellant's arguments generic and unsupported by specific evidence, noting that his continued contact with family members involved in extortion crimes demonstrated a lack of true disconnection from organized crime. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the constitutional burden of proof required to overturn the absolute presumption of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, comma 1, ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The burden of proof for eliminating the absolute presumption of recidivism under Art. 4-bis lies exclusively with the convicted person; appeals failing to provide specific evidence of rehabilitation or severed ties are inadmissible.

Parole chiave

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recidivism presumption rehabilitation burden organized crime ties inadmissible appeal procedural costs recidiva nell'infrazione atti istruttori penali riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis, comma 1, ord. pen.
con morte del sequestrato (reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 630 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 253 del 2019
Corte di Cassazione (precedente)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO FRANCESCO nato a SAN LUCA il 27/01/1953 avverso l'ordinanza del 03/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Francesco Grasso, come altresì supportato da memoria difensiva, nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 4-bis _ I. n. 354 del 1975 e del vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale divRoma neRà decisione impugnata ha trascurato il processo di positivo andamento del percorso rieducativo del condannato, di rivisitazione critica da parte del medesimo del proprio vissuto delinquenziale e di ravvedimento svolto da Grasso, come emergente dalle relazioni di sintesi e dal parere favorevole della Direzione di istituto, e non ha attivato i propri poteri istruttori per ogni necessario approfondimento, sono censure aspecifiche, oltre che reiterative di profili di censura già vagliati.

A Fronte, invero, di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Roma, in cui, muovendo dal tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e facendo anche riferimento alla memoria difensiva integrativa in data 26.1.22 (che nel ricorso si assume essere stata trascurata), si osserva che: - Grasso si limita a dare atto, in via generica, del buon percorso intramurario intrapreso, di un ravvedimento rispetto ai commessi reati e di una recisione dei legami con la criminalità organizzata, in ragione esclusivamente della lunghissima detenzione e del mantenimento dei contatti solo con i suoi familiari; - non risulta fornita, tuttavia, dal condannato una adeguata ricostruzione del suo percorso ovvero specifica documentazione funzionale a dare conto della radicale rottura con il passato e dell'impossibilità di ripristinare tali legami; - non solo Grasso non ha fornito tale prova, ma proprio la frequentazione con i familiari pregiudicati per il sequestro di persona a scopo di estorsione ex art. 630 cod. pen. con morte del sequestrato (reato ostativo ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ord. pen., in espiazione del quale si trova il condannato) dimostra, in re ipsa, se non l'attualità di collegamenti, di certo il pericolo di ripristino degli stessi con la criminalità organizzata una volta ricostituito il nucleo; - sia la Questura di Torino che la DDA sottolineano come non vi siano prove certe in ordine alla recisione di tali contatti di cui non si esclude la sussistenza; - nella nota della Questura Anticrimine di Torino del 2.9.21 in atti emerge che in data 19.3.15, a seguito di istanza di grazia presentata da Grasso, la parte lesa Maria Crosetto, riferiva di opporsi alla concessione del beneficio richiesto, rilevando che nel corso del sequestro di Lorenzo Crosetto, la famiglia versò un riscatto pari a lire 680 milioni, nonostante il quale la vittima non venne liberata ma venne ritrovata deceduta nelle campagne dell'astigiano; - la nota di cui sopra conferma, altresì, l'inserimento di Grasso nei primi anni '80 in un'organizzazione criminale legata alla 'ndrangheta calabrese dedita al sequestro di persone a scopo di estorsione; - pertanto non si escludono attuali collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, tenuto conto dello spessore criminale della consorteria ove lo stesso intratteneva i propri interessi; - Grasso non ha superato il vaglio che la Corte costituzionale ha posto a suo esclusivo carico per eliminare la preesistente presunzione assoluta per quei soggetti, che macchiati dei deiitti di cui all'art. 4- bis ord. pen. non hanno voluto collaborare con la giustizia, come riconosciuto nel caso in esame dalla Corte di cassazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso