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Ordinanza — n. 29541/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29541/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29541/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIELLA ELIO nato a POSTIGLIONE il 04/05/1957 avverso il decreto del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al ricorso nell'interesse di Elio Chiella, in cui il difensore lamenta violazione dell'art. 677 cod. proc. pen., per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Salerno dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale non risultando l'istante avere dichiarato o eletto domicilio (e ciò, nonostante dall'istanza fosse deducib le il luogo indicato per le notificazioni che comunque il condannato avrebbe potuto indicare all'udienza camerale), è manifestamente infondata.

Regesto Legislator

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art. 677 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29541/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che fa leva sul chiaro disposto normativo di cui all'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche se presentate dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (si veda per tutte Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407).

Parole chiave

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domicilio eletto diritto all'assistenza sociale prova dell'avvenuta notifica prova dell'indigenza nuova domanda di prestazioni d'invalidità verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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art. 677 cod. proc. pen
SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al ricorso nell'interesse di Elio Chiella, in cui il difensore lamenta violazione dell'art. 677 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIELLA ELIO nato a POSTIGLIONE il 04/05/1957 avverso il decreto del 19/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al ricorso nell'interesse di Elio Chiella, in cui il difensore lamenta violazione dell'art. 677 cod. proc. pen., per avere il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Salerno dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale non risultando l'istante avere dichiarato o eletto domicilio (e ciò, nonostante dall'istanza fosse deducib le il luogo indicato per le notificazioni che comunque il condannato avrebbe potuto indicare all'udienza camerale), è manifestamente infondata.

Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che fa leva sul chiaro disposto normativo di cui all'art. 677, comma 2-bis cod. proc. pen., le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche se presentate dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (si veda per tutte Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 202