Italian court dismisses appeal against probation denial due to lack of specific legal grounds and factual re-evaluation requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Schiavo's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Tribunal of Surveillance violated the law by denying probation and home detention without considering his personality or re-educative goals, citing previous Constitutional Court rulings. The court rejected these claims because the first set of grievances lacked specific legal and factual support, while the second sought an improper re-evaluation of facts rather than a legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58-quater legge n. 354/1975; Art. 47 legge n. 354/1975: Appeals against probation denials must cite specific legal violations and factual grounds; general complaints about judicial methodology or requests to re-evaluate facts are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/12/1993 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Schiavo, in cui il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 58 -quater legge n. 354 del 1975, nonché della violazione dell'art. 47 stessa legge e vizio di motivazione, ad opera del provvedimento di rigetto delle istanze del suddetto volte ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, rilevando che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione più volte si sono espresse nel senso di escludere qualsiasi automatismo nell'applicazione dei meccanismi preclusivi della legge penitenziaria in quanto collidente col fine rieducativo della pena, nonché che, nell'escludere la concessione dell'affidamento in prova i Giudici della sorveglianza, non avrebbero considerato la personalità del condannato ma solo i suoi p-ecedenti penali ed altre circostanze come l'assenza di attività lavorativa insufficienti a fondare un giudizio di pericolosità, sono censure che in parte (le prime) non si coniugano all'enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e in parte (le seconde) non sono consentite mirando a sollecitare una rivalutazione di elementi fattuali.
E ciò a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Palermo, in cui oltre ad individuare i numerosi precedenti penali e giudiziari del condannato, si evidenzia che il reo non dispone di un'attività lavorativa, motiva la concessione di una misura alternativa con la necessità di percepire il reddito di cittadinanza e non appare meritevole di un'espiazione in regime extramurario, anche considerata la revoca degli arresti domiciliari esecutivi disposta con ordinanza dello stesso Tribunale in data 13 ottobre 2012.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 l