Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ben Brahem Hosni inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The applicant challenged the parole tribunal's rejection of his early release request, citing a lack of analysis regarding his criminal conduct. The court rejected these arguments as mere factual complaints that were already adequately examined in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 I n. 354 del 1975; Art. 61E cod. proc. pen.: Appeals based solely on factual grievances without legal reasoning are inadmissible in proceedings of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN BRAHEM HOSNI nato il 11/05/1982 avverso l'ordinanza del 16/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Ben Brahem Hosni, relative alla violazione dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Palermo di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Agrigento e in particolare al mancato approfondimento della condotta criminosa posta in essere (che non sarebbe espressiva di mancata adesione al percorso di rieducazione, anche perché non oggetto di approfondimento giudiziario e riguardante un periodo successivo a quello di cui alla richiesta di liberazione anticipata), non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
A fronte di una motivazione del Tribunale di sorveglianza, scevra da vizi logici e giuridici, facente leva sulla gravità del fatto posto in essere (detenzione illecita di stupefacenti accertata durante un controllo domiciliare effettuato l'il agosto 2021, in occasione del quale il condannato era stato trovato in possesso di diversi involucri di cocaina e di strumenti da utilizzare per lo spaccio di stupefacenti; successiva fuga e latitanza del medesimo fino al 17 agosto 2021). Gravità tale da essere per il suddetto Tribunale elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione anche per il periodo antecedente, c:ome correttamente valutato dal Magistrato di sorveglianza.
Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 61E, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lug