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Ordinanza — n. 29538/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29538/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29538/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE ANTONIO nato a CAMPI SALENTINA il 09/04/1974 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Antonio Giannone, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 3 e 6 Cedu e dell'art. 78 cod. pen. in relazione agli artt. 22 e 73, comma 2, cod. pen., e della lacuna giuridica del nostro ordinamento in cui il fine pena non è alla base di ogni pena giuridica non esistendo per i condannati all'ergastolo come il ricorrente, per i quali ci si rimette ad una valutazione circa una virtuale liberazione condizionale di pochi giudici di sorveglianza dopo ben ventisei anni di carcere, sono manifestamente infondate, reiterative e aspecifiche.

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29538/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E ciò alla luce delle argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, del Tribunale di Asti in composizione monocratica, che, quale giudice dell'esecuzione, a fronte della richiesta difensiva di abolizione della pena dell'ergastolo e della fissazione di un limite massimo di anni di pena ai sensi dell'art. 78 cod. pen., evidenzia come la pena dell'ergastolo sia stata legittimamente applicata in quanto legalmente prevista per i reati per i quali Giannone è stato condannato in via definitiva e come, pertanto, difettino le condizioni di ammissibilità dell'istanza.

Parole chiave

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pena detentiva a vita pena massima riesame dell'entità pena riduzione della pena remissione della pena sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
3 e 6 Cedu e dell'art. 78 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE ANTONIO nato a CAMPI SALENTINA il 09/04/1974 avverso l'ordinanza del 02/02/2022 del GIP TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Antonio Giannone, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 3 e 6 Cedu e dell'art. 78 cod. pen. in relazione agli artt. 22 e 73, comma 2, cod. pen., e della lacuna giuridica del nostro ordinamento in cui il fine pena non è alla base di ogni pena giuridica non esistendo per i condannati all'ergastolo come il ricorrente, per i quali ci si rimette ad una valutazione circa una virtuale liberazione condizionale di pochi giudici di sorveglianza dopo ben ventisei anni di carcere, sono manifestamente infondate, reiterative e aspecifiche.

E ciò alla luce delle argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, del Tribunale di Asti in composizione monocratica, che, quale giudice dell'esecuzione, a fronte della richiesta difensiva di abolizione della pena dell'ergastolo e della fissazione di un limite massimo di anni di pena ai sensi dell'art. 78 cod. pen., evidenzia come la pena dell'ergastolo sia stata legittimamente applicata in quanto legalmente prevista per i reati per i quali Giannone è stato condannato in via definitiva e come, pertanto, difettino le condizioni di ammissibilità dell'istanza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 202