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Ordinanza — n. 29536/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming discriminatory food restrictions in prison violate constitutional rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29536/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Gallico inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. Gallico argued that specific food restrictions in Sassari prison discriminated against him compared to other detainees and those in different facilities. The court rejected these claims as specific and illogical, noting that the prison regime was already parified with other models and that sufficient food was provided according to ministerial tables.

Regesto Legislator

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Art. 1, 3, 5, 27 Cost.; Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals alleging discriminatory food restrictions in prison violate constitutional rights are inadmissible if the prison regime is parified with other models and sufficient food is provided according to ministerial tables.

Parole chiave

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prison food restrictions constitutional discrimination claim inadmissible appeal prison regime parification ministerial nutritional tables divieto di discriminazione diritti del detenuto divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

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Art. 1, 3, 5, 27 Cost.
Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Domenico Gallico, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 1, 3, 5 e 27 Cost:. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale non si è soffermato sul fatto che le restrizioni riguardanti l'acquisto dei generi alimentari nella Casa circondariale di Sassari-Bancali (nella specie di pesce azzurro fresco, cipolle di Tropea e peperoncino fresco), avevano effetto discriminatorio non solo rispetto ai detenuti comuni, ma anche rispetto ai detenuti sottoposti al regime differenziato di altri carceri, sono censure aspecifiche, oltre che reiterative di profili di censura già vagliati.

A fronte, invero, di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Sassari, in cui si osserva che: - il diritto alla non discriminazione è garantito dalla avvenuta parificazione dei due modelli 72, quello dei detenuti a regime differenziato e quello dei detenuti a regime ordinario, e non risultano discrepanze, essendo l'accesso alle istanze secondo mod. 393 consentito a tutta la popolazione carceraria; - qualsiasi vita comunitaria prevede inevitabilmente per ragioni organizzative limiti di vario tipo, ivi compresi limiti nell'accesso diretto ai generi alimentari; - al detenuto è comunque garantito un vitto sufficiente, conforme alle ':abelle nutrizionali ministeriali; - non risulta in alcun modo ravvisabile un grave e attuale pregiudizio all'esercizio di un diritto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio