Criminal appeal dismissed as mere factual complaints lack merit in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Pierpaolo Manzi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Manzi argued the lower court ignored specific sentencing guidelines regarding drug trafficking patterns between 2009 and 2012. The court rejected these claims as mere factual complaints unsuitable for review at the level of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Mere factual complaints regarding the omission of specific sentencing guidelines or the unification of judgments are inadmissible in cassation proceedings as they do not constitute legal errors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZI PIERPAOLO nato a ROSSANO il 12/01/1988 avverso l'ordinanza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Pierpaolo Manzi, come altresì supportato da memoria difensiva, in cui il difensore si duole della violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato con riguardo alle sentenze escluse dalla unificazione riguardanti episodi di spaccio di sostanze stupefacenti gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, quali in particolare la commissione dei reati in un breve arco temporale che va dal 2009 al 2012 e nello stesso territorio, nonché le medesime modalità esecutive, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro. Si veda in particolare p. 2, in cui si sottolinea come non si possa ritenere che nel 2009 Manzi abbia deliberato il programma delittuoso in esecuzione del quale ha commesso nei tre anni successivi gli ulteriori delitti anche di diversa tipologia (con riguardo, quindi, ai reati sub ,2, 3, 4, 5 e 6 della richiesta di unificazione); e come, invece, si possa ritenere esecutivi del medesimo disegno i soli reati di cui all'art. 73 d.P.R, n.309 del 1990, oggetto delle sentenze di condanna sub 7 e 8, trattandosi di fatti omogenei, commessi con analoghe modalità esecutive e nel medesimo contesto spaziale e temporale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore, della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lugli