Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29534/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic, citing temporal gaps between crimes negate criminal unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29534/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Sebastiano Pizzata's appeal inadmissible for failing to substantiate claims of procedural violation and lack of reasoning. The defense argued that the court ignored indicators of a single criminal plan, yet the court noted a decisive seven-year gap between the 2011 and 2019 offenses. Consequently, the court ruled the arguments were logically and legally flawed, leading to dismissal and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.; Art. 74 d.P.R. n. 309/1990; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on generic allegations of violated unity of criminal design without concrete evidence of temporal proximity are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal unity temporal gap procedural violation inadmissible appeal single criminal plan traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti attività criminosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 81 cpv. cod. pen.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
A fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dell'ordinanza del Tribunale di Roma impugnata in cui si evidenzia la notevolissima discrasia temporale, senza dubbio decisiva per escludere l'unificazione, tra i delitti, di cui all'art. 74 d.P.R.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZATA SEBASTIANO nato a REGGIO CALABRIA il 16/12/1988 avverso l'ordinanza del 17/01/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Sebastiano Pizzata, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 671, comma 2, cod. proc. pen., e 81 cpv. cod. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali evincibili dalle sentenze esecutive di cui alla richiesta di unificazione, sono assolutamente generiche.

A fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dell'ordinanza del Tribunale di Roma impugnata in cui si evidenzia la notevolissima discrasia temporale, senza dubbio decisiva per escludere l'unificazione, tra i delitti, di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 73 stesso d.P.R., per i quali Pizzata è stato condannato con le due sentenze di cui alla richiesta difensiva (commessi il primo nel 2011 e la cessione di stupefacenti il 13 novembre 2019, ben sette anni dopo). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.