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Ordinanza — n. 29532/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29532/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29532/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO SALVATORE LUCIANO nato a CASTROVILLARI il 04/01/1983 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Luciano Ferraro, in cui il difensore si duole del vizio della prova anche come travisamento probatorio, lamentando che il Tribunale dK/Catanzaro nella decisione impugnata ha trascurato il processo di risocializzazione di Ferraro e comunque le condizioni economiche che gli impedivano di adempiere agli obblighi risarcitori nei confronti delle persone offese, sono censure aspecifiche e generiche deducendo circostanze non documentate (in violazione del principio di autosufficienza), oltre che reiterative di profili di censura già vagliati.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29532/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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riabilitazione professionale attitudine all'integrazione ricostruzione economica spese di ripristino restituzione delle prestazioni riparazione dei danni di guerra

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO SALVATORE LUCIANO nato a CASTROVILLARI il 04/01/1983 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Luciano Ferraro, in cui il difensore si duole del vizio della prova anche come travisamento probatorio, lamentando che il Tribunale dK/Catanzaro nella decisione impugnata ha trascurato il processo di risocializzazione di Ferraro e comunque le condizioni economiche che gli impedivano di adempiere agli obblighi risarcitori nei confronti delle persone offese, sono censure aspecifiche e generiche deducendo circostanze non documentate (in violazione del principio di autosufficienza), oltre che reiterative di profili di censura già vagliati.

A fronte, invero, di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, in cui si osserva che: - manca in atti la dimostrazione dell'intervenuto risarcimento alle parti offese, ostativo alla concessione della richiesta riabilitazione; - l'opponente ha dedotto, ma non dimostrato, di avere offerto banco iudicis la somma di euro 2.500,00 alla parte offesa e di essersi pentito per il fatto commesso; - le ragioni addotte a sostegno dell'opposizione non appaiono validamente documentate; - l'attività riparativa costituisce elemento imprescindibile del beneficio richiesto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 20