Italian court dismisses appeal for non-punishment and recidiva exclusion as groundless and specific arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Paolo Cavallotti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Cavallotti argued that the trial court failed to explicitly state the criteria for evaluating evidence and requested a declaration of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while also seeking to exclude recidiva. The court rejected these claims as manifestly unfounded and specific, noting that the defendant's possession of a knife was unjustified and the alleged recidiva was neither contested nor applicable to a contravention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals claiming non-punishment or exclusion of recidiva are inadmissible if the arguments are groundless, specific, and lack logical or legal flaws regarding the facts and sentencing.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLOTTI FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 24/09/1985 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Francesco Paolo Cavallotti, in cui il difensore si duole della non esplicitazione dei criteri cli valutazione delle prove e invoca la declaratoria di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e in via subordinata l'esclusione della recidiva sono manifestamente infondate e aspecifiche.
E ciò alla luce delle argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, relative alla responsabilità dell'imputato, che, sorpreso nella disponibilità di un coltello con lama di cm. 71 non ne giustificava nell'immediatezza il possesso; nonché alla luce di quelle concernenti il trattamento sanzionatorio, che non contemplano un aumento di pena per una recidiva non contestata e, trattandosi di contravvenzione, neppure configurabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.