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Ordinanza — n. 29530/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29530/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29530/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA VINCENZO nato a SALERNO il 06/12/1999 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Vincenzo Ventura, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., lamentando che la Corte di appello di Salerno non ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche limitandosi ad affermare sulla scia del primo Giudice l'assenza di elementi favorevoli all'invocata concessione e la non sufficienza dello stato di incensuratezza e omettendo di considerare l'ampia confessione da parte del suddetto, è manifestamente infondata.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29530/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi arma personale traffico aggravato di stupefacenti circostanza attenuante confessione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA VINCENZO nato a SALERNO il 06/12/1999 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Vincenzo Ventura, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., lamentando che la Corte di appello di Salerno non ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche limitandosi ad affermare sulla scia del primo Giudice l'assenza di elementi favorevoli all'invocata concessione e la non sufficienza dello stato di incensuratezza e omettendo di considerare l'ampia confessione da parte del suddetto, è manifestamente infondata.

Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti come avvenuto, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, nella specie (si veda p. 3, in cui si evidenzia che Ventura è ristretto per titoli ulteriori rispetto a quelli dell'odierno giJclizio e che l'aver ammesso l'addebito in presenza di situazione di flagranza di reato e senza fornire indicazioni sulla provenienza dell'arma con matricDla abrasa non è circostanza decisiva).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 202