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Ordinanza — n. 29529/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation under Art. 75 D.Lgs 159/2011.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29529/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pio Palaia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Palaia argued that the lower court failed to properly address the subjective element of the crime and violated the principle of double jeopardy regarding subsequent acts. The court rejected these claims, noting that the appeal sought a factual re-evaluation which is not permitted at this stage, and found the original judgment's reasoning logical and free of legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 649 c.p.p.; Art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011: Appeals challenging the lack of motivation or the violation of the principle of double jeopardy regarding subsequent acts are inadmissible if they merely request a factual re-evaluation without demonstrating a manifestly illogical argumentation or specific legal vices.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation double jeopardy violation subjective element crime court costs and fine allegazioni di persecuzione contraddittorie infrazioni uniche e continuate reati connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
Art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011
Considerato che le doglianze di cui al secondo motivo di impugnazione, relative alla violazione di legge e al vizio motivazionale in relazione all'art. 75, comma 2, d.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 649 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAIA PIO EMANUELE nato a CATANZARO il 08/12/1985 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo del ricorso di Pio Palaia, in cui il difensore si duole della violazione e del vizio e/o assenza motivazionale (apoditticità) in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate e aspecifiche a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza impugnata, in cui si evidenzia che il termine finale di consumazione del reato accertato con la sentenza passata in giudicato è il 25.2.15 e che solo fino a quella data è stato compiuto il giudizio di colpevolezza con riferimento a sette condotte snodatesi tra il 27.1.15 e il 25.2.15 e che non si configura alcuna violazione del principio del ne bis in idem con i fatti per cui si procede, in quanto successivi e diversi, commessi tra il 5.7.15 e il 22.8.15 (relativi a diversi incontri in detto arco temporale tra Palaia e sei pregiudicati).

Considerato che le doglianze di cui al secondo motivo di impugnazione, relative alla violazione di legge e al vizio motivazionale in relazione all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in particolare con riferimento all'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa di cui a detto disposto normativo che nel caso in esame non sarebbe stato approfondito, non sono consentite in questa sede, mirando a sollecitare una rivalutazione fattuale. E ciò a fronte di un iter argomentativo non manifestamente illogico e scevro da vizi giuridici, in cui si sottolinea come la maggior parte dei soggetti pregiudicati con cui Palaia si associava abitualmente fossero residenti e dimoranti, al pari dell'imputato, nel comune di Girifalco, piccolo centro della provincia catanzarese, circostanza che già di per sé induce a ritenere che Palaia li conoscesse bene, come non si trattasse di incontri fugaci o occasionali e come l'imputato fosse stato già destinatario di pregresse segnalazioni che lo descrivevano in c:ompagnia di alcuni di questi soggetti (tra cui Andrea Mazza, la cui frequentazione abituale veniva accertata con la sentenza esecutiva richiamata dalla difesa ai fini del ne bis in idem).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 l