Ordinanza — n. 29528/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGGIA GIUSEPPE nato a ANDRIA il 31/05/1956 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Reggia, relative alla violazione dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 per avere i Giudici della sorveglianza negato la liberazione anticipata in ragione di sporadici illeciti disciplinari, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29528/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Reggia, relative alla violazione dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 per avere i Giudici della sorveglianza negato la liberazione anticipata in ragione di sporadici illeciti disciplinari, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGGIA GIUSEPPE nato a ANDRIA il 31/05/1956 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Giuseppe Reggia, relative alla violazione dell'art. 54 I. n. 354 del 1975 per avere i Giudici della sorveglianza negato la liberazione anticipata in ragione di sporadici illeciti disciplinari, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto.
A fronte di una motivazione del Tribunale di sorveglianza, scevra da vizi logici e giuridici, facente leva sulla gravità della condotta serbata da Reggia (concretizzatasi nell'assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), tale da inficiare, seppure commessa nel semestre che va dal 25 gennaio 2021 al 25 luglio 2021, il semestre antecedente e da essere elemento rivelatore di mancata adesione all'opera di rieducazione anche nello stesso. Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati nei termini sopra indicati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.