Italian court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to missing 30-day deadline rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Saccomanno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defendant argued that the Tribunal of Surveillance failed to rule on revoking semi-liberty within 30 days of his prison entry, claiming this violated Article 51-ter of Law No. 354/1975. The court rejected this, noting established jurisprudence holds that such a delay only invalidates the prior suspension, not the revocation itself, especially given the lack of procedural sanctions for this specific omission. Furthermore, the court found the second ground of appeal regarding the revocation's reasoning to be vague and unsupported by the facts of the defendant's recidivism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 51-ter L. 26 luglio 1975, n. 354; The failure of the Tribunal of Surveillance to adopt a decision on the revocation of alternative measures within thirty days renders only the preceding suspension ineffective, without affecting the revocation decision itself, as no procedural sanctions are provided for this specific omission.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCOMANNO COSIMO nato a ORIA il 25/05/1969 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al primo motivo del ricorso nell'interesse di Cosimo Saccomanno, in cui il difensore lamenta violazione dell'art. 51 -ter I. 26 luglio 1975, n.354, per non essersi il Tribunale di sorveglianza di Lecce pronunciato sulla revoca della semilibertà nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ingresso in carcere del suddetto per sospensione cautelativa del regime, circostanza che non solo si riverbera sulla già disposta sospensione ma anche sulla revoca della misura alternativa rendendola inefficace, è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte.
Secondo la stessa, invero, la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali (si veda per tutte Sez.7, Ordinanza n. 16600 del 12/11/2020 - dep. 2021, Di Bella, Rv. 281309).
Considerato che le doglianze di cui al secondo motivo ci impugnazione, in cui il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine alla revoca della semilibertà sono aspecifiche e manifestamente infondate a fronte delle argomentazioni scevre da vizi giuridici e logici della revoca del beneficio, che, lungi dall'operare qualsivoglia tipo di automatismo come lamentato dalla difesa, fanno leva sull'inadeguatezza della misura alternativa a contenere la pericolosità sociale atteso che durante l'esecuzione il condannato è stato tratto in arresto per detenzione illecita di stupefacenti, detenzione di armi, furto di motocarro, evasione e riciclaggio, a riprova della mancata partecipazione dello stesso all'opera di rieducazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lu