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Ordinanza — n. 29526/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29526/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29526/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO SANDRO nato a GROTTAGLIE il 24/01/1980 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Sandro Lupo, in cui il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 58 -quater legge n. 354 del 1975, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha applicato la preclusione stabilita dal suddetto articolo (in base alla quale le misure alternative non possono esse-e concesse per la durata di anni tre al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa) che non opera secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità laddove la revoca abbia riguardato l'affidamento in prova in casi particolari come nel caso di specie, sono aspecifiche in quanto il reclamo risulta essere stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Taranto per ragioni diverse da detta preclusione, che è stata piuttosto esclusa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29526/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione condizioni della detenzione preventiva revoca della sospensione condizionale messa in libertà provvisoria scarcerazione controllo periodico della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO SANDRO nato a GROTTAGLIE il 24/01/1980 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Sandro Lupo, in cui il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 58 -quater legge n. 354 del 1975, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha applicato la preclusione stabilita dal suddetto articolo (in base alla quale le misure alternative non possono esse-e concesse per la durata di anni tre al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa) che non opera secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità laddove la revoca abbia riguardato l'affidamento in prova in casi particolari come nel caso di specie, sono aspecifiche in quanto il reclamo risulta essere stato rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Taranto per ragioni diverse da detta preclusione, che è stata piuttosto esclusa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.