Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29525/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation timing based on statutory interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29525/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Rainieri Ottorino inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued that a crime committed after the five-year period following the irrevocability of the original sentence should trigger revocation, citing specific articles of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the law requires the crime to be committed within the five years following the irrevocability of the sentence granting the suspension, not the five years following the crime's own irrevocability.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; The revocation of a conditional sentence is triggered by a crime committed within the five-year period following the irrevocability of the sentence granting the suspension, not by the irrevocability of the judgment establishing the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence revocation five year period irrevocability timing penal code interpretation inadmissible appeal criminal procedure costs statutory compliance decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
Invero, la stessa è in contrasto col dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità al riguardo, atteso che, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAINIERI OTTORINO nato a LAMEZIA TERME il 21/03/1979 avverso l'ordinanza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diril:to Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso di Ottorino Rainieri, in cui il difensore si duole della violazione degli artt. 163, 167 e 168 cod. pen., lamentando che la revoca della sospensione condizionale della pena è stata disposta nonostante l'irrevocabilità dell'accertamento del reato commesso nel quinquennio dalla sospensione sia intervenuta oltre H quinquennio, è manifestamente infondata.

Invero, la stessa è in contrasto col dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità al riguardo, atteso che, ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen., rileva la commissione nel quinquennio (dalla irrevocabilità della sentenza che concede la sospensione condizionale della pena) del delitto causa di revoca e non che nello stesso quinquennio sia divenuta irrevocabile la sentenza che lo accerta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.