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Ordinanza — n. 29524/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding trial court's execution judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29524/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the single-judge execution court erred in rejecting a request for a trial extension to apply the probation institution under Article 464-bis of the Criminal Procedure Code. The court found the appeal specific only in its conclusion, failing to address the trial court's correct finding that the issue was already finally decided by the first-instance judge. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and specific grounds were lacking.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 666, comma 2 c.p.p.; Art. 464-bis c.p.p.: An appeal against an execution judgment is inadmissible if it does not specifically address the trial court's reasoning regarding the finality of the prior judgment on the same issue.

Parole chiave

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inadmissible appeal execution judgment probation institution res judicata single judge court court costs Cassation procedure esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 666, comma 2 c.p.p.
Invero, detto Tribunale, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha correttamente ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod.
Art. 464-bis c.p.p.
art. 464-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURRINI MATTEO nato a VERONA il 08/06/1985 ("A.t,17 - a v v e rs o er•II h del 28/02/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al ricorso nell'interesse di \latteo Turrini, con la quale il difensore lamenta violazione di legge nella valutaz one della mancata applicazione dell'istituto della messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Mantova in composizione monocratica quale giudice dell'esecuzione rigettato la richiesta di rimessione in termine per l'applicazione dell'istituto della messa alla prova ai sensi di detto articolo, è manifestamente infondata oltre che aspecifica.

Invero, detto Tribunale, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha correttamente ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., rilevando che trattasi di questione già sottoposta al vaglio del giudice della cognizione e su cui si è ormai formato il giudicato (per essere stata formulata al giudice di primo grado istanza di accesso all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova e poi, una volta rigettata dallo stesso, proposta impugnazione su tale specifico punto che veniva dichiarata infondata).

Di contro il ricorso insiste aspecificamente sulla rimessione nel termine senza confrontarsi con tale rilievo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 20