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Ordinanza — n. 29523/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because prescription applies only to penalty determination, not prior conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29523/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the statute of limitations for the crime did not apply to the partial retrial concerning only the sentence. The appellant argued for a violation of law regarding prescription and sentencing, but the court noted that the prior judgment on the crime's existence was already final. Consequently, the court held that the judge's discretion in setting the penalty falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.; Art. 157 c.p.: When the Court of Cassation remands a case solely for the determination of the penalty, the res judicata established on the conviction prevents the application of any statute of limitations that arose after the partial annulment.

Parole chiave

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statute of limitations partial annulment penalty determination res judicata cassation inadmissibility revisione della sentenza penale abbandono del procedimento per truffa recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.
Art. 157 c.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nata a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; (,

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 06/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CATANZARO, in data 30/10/2017, nei confronti di PASSALACQUA EVA confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 56 e 624 CP, nonché al reato di cui all'art. 612, secondo comma. c.p. (non oggetto di ricorso). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla prescrizione; - deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. La sentenza Sez. 5, n. 29123 del 11/9/2020 aveva così statuito "Riqualificato il fatto di cui al capo a) ai sensi degli artt. 56-624, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro". Posto ciò, la prescrizione del reato, vertendo questo giudizio di rinvio soltanto sulla determinazione della pena, non opera alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale» (Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammend