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Ordinanza — n. 29522/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29522/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEBEJA ELTON nato in ALBANIA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIUDICE DI PACE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIUDICE DI PACE di CATANIA, con sentenza in data 30/11/2021, ,condannava alla pena ritenuta di giustizia HEBEJA ELTON in relazione al reato di cui all art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29522/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese revoca della nazionalità diritto di ottenere una decisione allontanamento malgrado rischio di persecuzione facoltà di astenersi dal testimoniare ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEBEJA ELTON nato in ALBANIA il 30/07/1979 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIUDICE DI PACE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIUDICE DI PACE di CATANIA, con sentenza in data 30/11/2021, ,condannava alla pena ritenuta di giustizia HEBEJA ELTON in relazione al reato di cui all art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione„ questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso