Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing under new procedural law rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant lacked standing to file the request personally. The appellant, Maggipinto Bartolomeo, challenged an order from the Court of Appeal of Bari that had rejected his request under Article 175 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the new legislative amendment required standing to be established before filing, which the appellant failed to demonstrate, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party without established standing under the new procedural provisions is inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIPINTO BARTOLOMEO nato a BARI il 27/02/1974 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con la ordinanza 20/1/2022, rigettava l'istanza ex art. 175 c.p.p. di MAGGIPINTO BARTOLOMEO. Ricorre MAGGIPINTO BARTOLOMEO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2