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Ordinanza — n. 29518/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to address only the specific grounds allowed by the new procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against a settlement sentence without addressing the strictly limited grounds permitted under the new procedural code. The appellant raised general defects in the reasoning and a lack of acquittal, which the court found to be outside the scope of permissible challenges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they do not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the sentence, the erroneous legal qualification, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible grounds procedural code novella defect of reasoning court costs award alleggerimento della pena censura di violazione costituzionale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di LECCE, con la sentenza in epigrafe, applicava a MEGA ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81 e 678 CP, 47 TULPS.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre MEGA ANGELO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGA ANGELO nato a MAGLIE il 02/03/1982 avverso la sentenza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di LECCE(dato avviso alle parti;-; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di LECCE, con la sentenza in epigrafe, applicava a MEGA ANGELO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli articoli 81 e 678 CP, 47 TULPS. Ricorre MEGA ANGELO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in relazione al mancato proscioglimento. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. iN i 2 5 LU L3 222 Il Presiden