Cassation court declares appeal inadmissible due to lack of standing after new procedural law entry into force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant filed it personally after the new procedural law took effect. The lower court had rejected the request under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant argued for annulment of that decision. The court ruled that personal filing violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party after the entry into force of a novation is inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOGEA FLORIN ROMEO nato in ROMANIA il 27/07/1971 avverso l'ordinanza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato, la CORTE APPELLO di FIRENZE ha rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. avanzata da HOGEA FLORIN ROMEO. Ricorre HOGEA FLORIN ROMEO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2