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Ordinanza — n. 29515/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29515/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29515/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNICE FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 27/07/1936 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/01/2022, confermava la condanna alla pena di anni 14 e mesi 3 di reclusione pronunciata dalla CORTE ASSISE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 03/05/2021, nei confronti di PERNICE FRANCESCO in relazione al reato di cui agli artt. 575, 577, primo comma, n. 4, 61 n. 4 CP e 4 I. n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione e alla mancata esclusione della crudeltà.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29515/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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aggravamento della pena tentato omicidio aggravato pena complementare omicidio su richiesta della vittima pene condizionali assassinio qualificato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNICE FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 27/07/1936 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/01/2022, confermava la condanna alla pena di anni 14 e mesi 3 di reclusione pronunciata dalla CORTE ASSISE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 03/05/2021, nei confronti di PERNICE FRANCESCO in relazione al reato di cui agli artt. 575, 577, primo comma, n. 4, 61 n. 4 CP e 4 I. n. 110 del 1975. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante della provocazione e alla mancata esclusione della crudeltà.

Il ricorso è inammissibile. In disparte la non decisività del motivo sull'aggravante della crudeltà, perché la stessa non ha influito sul trattamento sanzionatorio alla luce del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, le doglianze sono articolate in punto di fatto e in modo generico, comunque rivolto a sollecitare una non consentita diversa valutazione degli elementi di fatto, sulla base della presunta affidabilità delle dichiarazioni dell'imputato. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cos