Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29514/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against parole tribunal's refusal of therapeutic placement due to lack of rehabilitation adherence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29514/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Parole Tribunal's rejection of Lusha Shkelqim's request for therapeutic placement. The Tribunal denied the benefit because the applicant failed to adhere to the community rehabilitation project and exhibited irregular conduct during prior home detention. The Court affirmed that the lower judge correctly evaluated the applicant's danger and lack of social reintegration potential without procedural flaws.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; In cases of therapeutic placement requests, the judge must assess the probable success of the program considering the convict's danger and the treatment's effectiveness, and a refusal based on non-adherence to rehabilitation plans is legally sound.

Parole chiave

Generato dall'IA
therapeutic placement parole tribunal rehabilitation adherence social reintegration inadmissible appeal convict danger community project attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
E IN DIRITTO tel1.10 Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di tfORIN ha rigettato la domanda di affidamento terapeutico ex art. 94 TU Stup, avanzata nell'interesse di LUSHA SHKELQIM.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSHA SHKELQIM nato in ALBANIA il 10/09/1966 avverso l'ordinanza del 21/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO tel1.10 Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di tfORIN ha rigettato la domanda di affidamento terapeutico ex art. 94 TU Stup, avanzata nell'interesse di LUSHA SHKELQIM. Ricorre il condannato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Costituisce consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello recentemente ribadito da Sez. 1, Frattasio, secondo il quale: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017 dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293).

Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, non ha concesso il beneficio sulla base di numerosi e concorrenti fattori: mancata adesione al progetto comunitario di riabilitazione e rieducazione desunta dall'irregolarità della condotta tenuta durante la precedente detenzione domiciliare; ulteriori pendenze; strumentalità della volontaria sottoposizione al programma di recupero. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui omette di confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato che riguardano il motivato giudizio di complessiva inaffidabilità del condannato desunta dai comportamenti devianti specificamente indicati che non sono contestati.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Il Presidente ':C. IN CANC --,1_:-._21)\ I