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Ordinanza — n. 29510/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the legal complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying his legal complaints. Although the lower court correctly convicted the defendant for arson with a reduced sentence due to recidivism, the appellant's defense did not identify the specific parts of the judgment it contested. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for specificity, leading to dismissal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal must specify the factual elements supporting the legal complaint; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of grounds requirement factual elements specification procedural defect dismissal court costs and fine violazioni della legge sulle armi contrabbando di guerra reati seriali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRI DANIELE nato a CAGLIARI il 08/10/1974 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 21/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di CAGLIARI, in data 25/02/2020, nei confronti di SERRI DANIELE confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 2 e 7 I. n. 895 del 1967 e, concessa l'attenuante di cui all'art. 5 stessa legge equivalente alla recidiva, riduceva la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 1.150 di multa.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito zi pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso