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Ordinanza — n. 29509/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29509/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN KASEM JOSEF nato in ALGERIA il 10/10/1978 (CUI: 01HOT8E) avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il Tribunale di BOLOGNA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 12/1/2022, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da BEN KASEM JOSEF tra quattro sentenze. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29509/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali esecuzione della pena reato continuato continuazione dell'esecuzione ritardo ingiustificato dell'azione penale concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN KASEM JOSEF nato in ALGERIA il 10/10/1978 (CUI: 01HOT8E) avverso l'ordinanza del 12/01/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di BOLOGNA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 12/1/2022, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da BEN KASEM JOSEF tra quattro sentenze. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23