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Ordinanza — n. 29508/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29508/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29508/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCANGELI CLAUDIO nato a ROMA il 15/02/1945 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 4/2/2022, rigettava l'istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. avanzata da ARCANGELI CLAUDIO, avviandolo alla detenzione domiciliare. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato e dell'assenza di elementi per una prognosi positiva. Il ricorso si limita a non convenire con la motivata valutazione del Tribunale e propone non consentite diverse valutazioni in fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29508/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 4/2/2022, rigettava l'istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. avanzata da ARCANGELI CLAUDIO, avviandolo alla detenzione domiciliare. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato e dell'assenza di elementi per una prognosi positiva. Il ricorso si limita a non convenire con la motivata valutazione del Tribunale e propone non consentite diverse valutazioni in fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa capacità di subire la carcerazione impugnabilità della decisione di rinvio carcerazione cautelativa semiprigionia ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCANGELI CLAUDIO nato a ROMA il 15/02/1945 avverso l'ordinanza del 04/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 4/2/2022, rigettava l'istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. avanzata da ARCANGELI CLAUDIO, avviandolo alla detenzione domiciliare. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato e dell'assenza di elementi per una prognosi positiva. Il ricorso si limita a non convenire con la motivata valutazione del Tribunale e propone non consentite diverse valutazioni in fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 2