Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary hearing orders are not appealable until final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the preliminary hearing order was merely procedural and not a final decision. The appellant argued he could not access investigation files and request interrogations after receiving an ex art. 415-bis c.p.p. notice. The court ruled that such orders are not subject to appeal until the preliminary hearing concludes with a typical judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Preliminary hearing orders are not appealable until the hearing concludes with a typical judgment, rendering appeals against such orders inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVOTA DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 01/06/1979 avverso l'ordinanza del 11/01/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANZAROfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di CATANZARO, con ordinanza in data 11/01/2022, rigettava l'istanza di BONAVOTA DOMENICO che denunciava la violazione dei propri diritti difensivi per non avere potuto accedere agli atti delle indagini preliminari, chiedere l'interrogatorio e compiere altre attività difensive a seguito della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è stato fissato de plano perché proposto avverso atto non impugnabile.
Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento non è impugnabile perché meramente prosecutorio dell'udienza preliminare che si deve concludere con uno dei provvedimenti tipici, ferma l'impugnabilità della decisione in discorso in uno con la sentenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il