Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29504/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29504/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29504/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCARELLI MAURO nato a L'AQUILA il 17/05/1956 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 20/1/2022, rigettava l'istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. avanzata da CECCARELLI MAURO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato e dell'assenza di elementi per una prognosi positiva. Il ricorso si limita a non convenire con la motivata valutazione del Tribunale e propone non consentite diverse valutazioni in fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29504/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 20/1/2022, rigettava l'istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. avanzata da CECCARELLI MAURO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato e dell'assenza di elementi per una prognosi positiva. Il ricorso si limita a non convenire con la motivata valutazione del Tribunale e propone non consentite diverse valutazioni in fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
dipendenza dall'assistenza sociale assistenza riabilitativa restituzione dell'assistenza sociale soppressione dell'aiuto sociale attitudine all'integrazione revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCARELLI MAURO nato a L'AQUILA il 17/05/1956 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 20/1/2022, rigettava l'istanza di affidamento ex art. 47 ord. pen. avanzata da CECCARELLI MAURO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con la decisiva argomentazione della inaffidabilità del condannato e dell'assenza di elementi per una prognosi positiva. Il ricorso si limita a non convenire con la motivata valutazione del Tribunale e propone non consentite diverse valutazioni in fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/