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Ordinanza — n. 29503/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO CLAUDIO nato a GROSSETO il 15/08/1973 avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il Tribunale di Monza - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 22/12/2021, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da ROSSETTO CLAUDIO tra due sentenze. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 29503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato continuato ritardo ingiustificato dell'azione penale reiterazione di reati penali riduzione della pena esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSETTO CLAUDIO nato a GROSSETO il 15/08/1973 avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIBUNALE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il Tribunale di Monza - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 22/12/2021, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da ROSSETTO CLAUDIO tra due sentenze. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23