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Ordinanza — n. 29500/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming life sentence violates constitution, citing established compatibility with human rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anastasio Aniello's appeal inadmissible, rejecting his claim that the life sentence violates constitutional rights. The appellant argued the perpetuity of the penalty is illegal, but the court noted this issue was already settled by precedent. The court ruled that the life sentence is compatible with human dignity and the possibility of commutation, rendering the generic challenge without merit.

Regesto Legislator

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Art. 22 cod. pen.; Art. 27 Cost.: The life sentence is not considered a perpetual penalty contrary to human dignity, as it allows for commutation and is compatible with the principles of Article 3 of the ECHR.

Parole chiave

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life sentence legality constitutional compatibility human dignity rights commutation possibility appeal inadmissibility prescrizione della pena pena privativa della libertà pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 22 cod. pen.
Si è da tempo chiarito che "E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art.
Art. 27 Cost.
Art. 3 CEDU
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 22 cod. pen
Si è da tempo chiarito che "E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen.
art. 27 Cost
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico
3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata" (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANASTASIO ANIELLO nato a POLLENA TROCCHIA il 15/06/1950 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 11/11/2021, rigettava le istanze avanzate nell'interesse di ANASTASIO ANIELLO volte a ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo in pena detentiva temporanea, ritenendo la legittimità della pena perpetua. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge con riferimento alla illegittimità della pena perpetua. Il ricorso è inammissibile. Si è da tempo chiarito che "E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera.

In motivazione, la Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata" (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico, Rv. 267656). Il ricorso si limita a sostenere l'illegittimità della pena dell'ergastolo in modo generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così de