Ordinanza — n. 29499/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANDACA FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 17/06/1986 avverso l'ordinanza del 28/01/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO 22jerS I 20 22- Il GIP del Tribunale di Caltanissetta - giudice dell'esecuzione, cori ordinanza in data \1/2/2022\ rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da FIANDACA FRANCESCO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29499/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIANDACA FRANCESCO nato a CALTANISSETTA il 17/06/1986 avverso l'ordinanza del 28/01/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 22jerS I 20 22- Il GIP del Tribunale di Caltanissetta - giudice dell'esecuzione, cori ordinanza in data \1/2/2022\ rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da FIANDACA FRANCESCO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23