Ordinanza — n. 29495/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMACCHIA MICHELE nato a BARI il 21/03/1983 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bari - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 21/6/2021, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da LAMACCHIA MICHELE tra alcune sentenze già unificate con ordinanza in data 22/10/2020 e i fatti giudicati con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 14/7/2015 (irr. il 7/2/2017). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 29495/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMACCHIA MICHELE nato a BARI il 21/03/1983 avverso l'ordinanza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'appello di Bari - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 21/6/2021, rigettava l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata da LAMACCHIA MICHELE tra alcune sentenze già unificate con ordinanza in data 22/10/2020 e i fatti giudicati con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 14/7/2015 (irr. il 7/2/2017). Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con il decisivo elemento costituito dalla distanza temporale tra i fatti e dall'assenza di qualsiasi elemento unificante delle condotte, mentre propone una non consentita rilettura degli elementi di prova acquisiti nella fase di merito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23